ROKH TIPS - Profili di attenzione in caso di cessione del contratto
Una delle previsioni contrattuali standard che si ritrovano spesso tra le cosiddette “clausole generali e finali” riguarda la facoltà o meno di una o di ambo le parti di cedere il contratto.
Il codice civile italiano prevede che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo (nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite) purché l'altra parte vi consenta; il consenso può essere dato al momento della cessione o già al momento della stipula (artt. 1406-1407 c.c.)
Detta previsione è però liberamente derogabile dai contraenti, che possono concordare limitazioni, divieti o particolari formalità.
In ipotesi di cessione del rapporto contrattuale ad opera di una delle parti è quindi opportuno porre attenzione preliminarmente verificare il diritto della parte a cedere il contratto e, in caso affermativo, verificare il rispetto delle relative formalità.
Non si fermano però qui le accortezze che i contraenti devono porre in essere per assicurare la fluida continuità del rapporto contrattuale: ci sono infatti svariate clausole che richiedono di essere concordemente aggiornate.
Si tratta ad esempio:
(i) delle clausole relative alle modalità di pagamento (ad es. laddove sia indicato nel contratto l’IBAN della parte creditrice);
(ii) dei recapiti indicati nella clausola relativa alle comunicazioni; e
(iii) di eventuali allegati o accordi ancillari come ad es. la designazione a responsabile del trattamento dei dati personali.
È inoltre opportuno valutare eventuali effetti in relazione a diritti che possano in qualche modo riguardare le consociate di tutte le parti, ceduta, cedente e cessionaria, se esistenti.
Da ultimo, ma non meno importante, è poi da considerare la permanenza di specifiche obbligazioni in capo al cedente (come ad es. vincoli di riservatezza, divieto di storno dei dipendenti, responsabilità per inadempimenti pregressi).