ROKH TIPS - La clausola sul minimo garantito d'acquisto nel contratto di distribuzione
Nei contratti di distribuzione, le parti hanno la possibilità, in ottica fortemente cooperativa, di rendere ancora più stringente il vincolo negoziale, inserendo nell’accordo una clausola sul minimo garantito di acquisto (c.d. minimum purchase). Secondo tale previsione, il distributore deve acquistare dal produttore quantitativi minimi di prodotti – espressi o quantitativamente o, più frequentemente, in termini di fatturato minimo di acquisto – nell’arco di un dato periodo di tempo (ad esempio, annuale).
Tale clausola è frequentemente, ma non sempre, collegata al diritto di esclusiva, che può essere attribuito al distributore nel territorio allo stesso assegnato. Tale diritto comporta la rinuncia da parte del produttore a nominare altri distributori nel territorio di riferimento; tuttavia, tale rinuncia è bilanciata dalla certezza che dal territorio medesimo il produttore ricaverà un certo volume di fatturato, appunto garantito dal distributore.
L'impegno del distributore a garantire un minimo di acquisto si configura come un’obbligazione di risultato: dunque, in caso di mancato raggiungimento del fatturato garantito il distributore sarà considerato inadempiente; non gli sarà sufficiente provare di aver agito in modo diligente per andare esente da responsabilità.
Alla luce di questo, la previsione in esame è spesso correlata a un’apposita clausola risolutiva espressa, che legittima il produttore a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di mancato soddisfacimento del risultato (o, secondo un’impostazione meno rigida, nell'ipotesi che lo scostamento dal risultato ecceda una certa percentuale). La rilevanza dell'impegno suggerisce di porre particolare attenzione: l'imposizione unilaterale di obiettivi di vendita irrealistici attribuirebbe alla pattuizione un inammissibile carattere di arbitrarietà.
Si deve dare atto di un atteggiamento particolarmente rigoroso della giurisprudenza nella valutazione della legittimità della risoluzione intimata sulla base della clausola di minimo d’acquisto: nelle principali decisioni giurisprudenziali sull'argomento si precisa che gli obiettivi devono essere effettivamente concordati dalle parti oppure – ove non predeterminati – correlati a parametri obiettivi definiti dalle parti medesime.
La Piattaforma ROKH permette di redigere e negoziare contratti di distribuzione in grado di rispondere alle diverse esigenze dei contraenti.