ROKH TIPS - Oltre le clausole di stile: comunicazioni e “Miscellanea”
Troppo spesso, nel corso della redazione dei contratti, le parti focalizzano la propria attenzione sugli aspetti primari del contratto – come, ad esempio, l’oggetto e il corrispettivo – facendo meno attenzione ad alcune previsioni secondarie rispetto all’affare, ma rilevanti in ogni rapporto-giuridico commerciale: la clausola “Clausola di comunicazioni” e le c.d. “Miscellanea”.
Si tratta di clausole spesso sottovalutate, perché (erroneamente) ritenute limitate e dallo scarso impatto concreto. In fin dei conti, la “Clausola di comunicazioni” non fa che definire i recapiti cui trasmettere tutte le comunicazioni relative al contratto e i mezzi con cui trasmetterle, e le “Miscellanea” spesso riportano semplicemente valutazioni sulle modalità di modifica del contratto, la sua interezza, l’impatto dell’invalidità di alcune previsioni.
In realtà, si tratta di previsioni che sono ben più di clausole di stile.
Con la “Clausola di comunicazioni”, infatti, le parti eleggono il proprio domicilio contrattuale ai sensi dell’Art. 47 c.c., condizionando il rilievo giuridico della loro corrispondenza al rispetto di quanto stabilito in detta clausola. La giurisprudenza, pacificamente, ritiene che una volta definiti tali aspetti nel contratto, il loro rispetto è ai fini di validità delle comunicazioni stesse e non si limita, dunque, ad avere un solo valore probatorio.
Con le “Miscellanea” le parti definiscono alcuni requisiti di forma ben specifici per predisporre amendment, e tali requisiti che devono essere rispettati affinché il rapporto possa essere modificato nel corso del tempo senza prestare il fianco a contestazioni. Non solo, con questa clausola si definisce il perimetro del proprio accordo e la gestione delle problematiche di validità, il che è particolarmente importante nelle negoziazioni internazionali, in cui è possibile che non si applichi la legge italiana e, dunque, quanto pattuito dalle parti rispetto a questi “massimi sistemi” è rilevante in caso di lite.
Perciò, nonostante la pratica degli affari spesso porti a trascurare queste previsioni, è sempre opportuno – prima di sottoscrivere un contratto – verificare se e come queste siano idonee a regolare gli aspetti generali del rapporto.
Da questo punto di vista, i sistemi di smart drafting consentono di evitare che negli standard aziendali rimangano previsioni poco congrue per i casi concreti.